Superbonus: novità del 2023 per unità unifamigliari

17 Apr, 2023

La legge di conversione del decreto legge 11/2023, approvata sia dalla Camera dei Deputati (con 172 voti favorevoli, 114 contrari e 1 astenuto) che dal Senato della Repubblica (con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti), ha stabilito una proroga fino al 30 settembre 2023 per completare i lavori agevolati al 110% sugli edifici unifamiliari e assimilati, come le villette. Tale estensione ha lo scopo di consentire la conclusione dei lavori per coloro che hanno già raggiunto il 30% dell’intervento entro il 30 settembre 2022. Inoltre, per agevolare la gestione delle pratiche relative al Superbonus, è possibile utilizzare un software gratuito per la gestione delle pratiche aggiornato alle ultime novità del 2023 e un’applicazione che guida passo dopo passo nella scelta degli interventi possibili e delle relative detrazioni fiscali.

La conversione in legge del Decreto Legge che blocca le cessioni ha portato molte novità, tra cui la proroga di sei mesi per completare i lavori sulle unifamiliari (villette), le nuove disposizioni sulle barriere architettoniche, i crediti di stato e la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023. Tutti questi emendamenti sono stati approvati dalla Commissione Finanze della Camera, dalla Camera dei Deputati e dal Senato e ora manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quindi a chi spetta la proroga del Superbonus fino al 30 settembre 2023?

Ai proprietari di unità immobiliari unifamiliari (villette) che hanno già completato il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, viene concessa una proroga di sei mesi per portare a termine i lavori, secondo la legge di conversione del decreto legge blocca cessioni, la nuova scadenza è il 30 settembre 2023.

Detrazione Superbonus del 90% per villette nel 2023

Esaminiamo le possibili opzioni per gli interventi su edifici unifamiliari,per le villette e gli edifici unifamiliari è prevista una detrazione del 90% per l’intero anno 2023.

Per poter usufruire del Superbonus del 90%, sono necessarie le seguenti tre condizioni:

  • l’unità immobiliare deve essere utilizzata come residenza principale;
  • il beneficiario della detrazione deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro dell’anno precedente;
  • il contribuente deve avere un diritto reale sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).

Per i lavori in corso avviati prima del 2023, è prevista una scadenza del 110% entro il 30 settembre 2023, a condizione che sia stato completato almeno il 30% del lavoro totale entro il 30 settembre 2022.

Per quanto riguarda la cessione del credito, è possibile procedere solo con sconto in fattura o cessione se:

  • è stata presentata la CILAS entro il 16 febbraio 2023 o la richiesta di titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione.

In caso contrario, l’utilizzo diretto della detrazione Irpef è necessario.

Di seguito invece alcuni esempi di calcolo della soglia di reddito per accedere al Superbonus 90%:

  • Nel caso in cui il contribuente possieda una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e il reddito di riferimento sia di 14.000 euro, può usufruire della detrazione al 90%.
  • Nel caso in cui il contribuente possieda due unità immobiliari adibite ad abitazione principale e il reddito di riferimento sia di 14.000 euro, può usufruire della detrazione al 90% solo per una delle due unità.
  • Nel caso in cui il contribuente possieda un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e il reddito di riferimento sia di 16.000 euro, non può usufruire della detrazione al 90%.

In sintesi, dal 1° gennaio 2023, per gli interventi finalizzati all’efficienza energetica, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, avviati dalle persone fisiche su abitazioni unifamiliari, la detrazione del 90% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, ma solo se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e il contribuente ha un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, con la possibilità di innalzare tale soglia in base al quoziente familiare. In tal modo viene ripristinata la possibilità di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, ma solo a determinate condizioni.

Per accedere alla detrazione per le abitazioni unifamiliari, il reddito di riferimento viene calcolato dividendolo in due parti:

  1. “Reddito complessivo familiare”, ottenuto sommando i redditi complessivi posseduti nell’anno precedente da:
  • il contribuente;
  • il coniuge del contribuente;
  • il soggetto legato da unione civile o convivente, se presente nel nucleo familiare;
  • i familiari, diversi dal coniuge, di cui all’articolo 12 del TUIR (dPR n. 917/1986), dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel nucleo familiare e che nell’anno precedente si sono trovati nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12 (ovvero fiscalmente a carico).

Si ricorda che una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.

  1. “Numero di parti”, calcolato in base alla composizione del nucleo familiare e in particolare alla presenza di:
  • coniuge;
  • soggetto legato al contribuente da unione civile;
  • familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile.

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