Che cosa è il catasto tavolare?

3 Lug, 2023

In Italia, accanto al sistema catastale tradizionale, esiste un’eccezione rappresentata dal catasto tavolare della pubblicità immobiliare. Questo catasto è presente solamente nelle provincie di Trento e Bolzano, Trieste, Gorizia e in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza. Tale sistema deriva direttamente dalla legislazione austro-ungarica ed è ancora in vigore oggi.

In questo articolo esploreremo l’origine storica del Catasto Tavolare, la sua struttura e il ruolo del Magistrato come custode della sua integrità

Il catasto tavolare ha avuto origine già nella prima metà del 1400 in Boemia e si basava principalmente su una serie di consuetudini che riguardavano i registri pubblici. In questi registri venivano annotati tutti gli atti di costituzione e di modifica dei diritti di proprietà, ma solo dopo la presentazione di una prova valida della legittimità del titolo di diritto. Sin da allora è stato introdotto il principio fondamentale secondo cui l’iscrizione non è semplicemente una prova, ma rappresenta un requisito “sostanziale” per l’acquisto e il trasferimento della proprietà e dei diritti reali sugli immobili.

In seguito, questo principio fu adottato anche dalle regioni confinanti, fino a essere incluso nel codice civile austriaco nel 1811, rendendolo obbligatorio per tutte le province dell’Impero. Pertanto, il Catasto Tavolare rappresenta un insieme di norme con carattere di diritto speciale, in vigore nei territori che erano precedentemente sottoposti all’Impero austro-ungarico e successivamente annessi all’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. Esso prevale sulla Legge Civile comune in caso di incompatibilità.

Il Libro fondiario rappresenta invece un insieme di registri, atti e documenti che riportano lo stato giuridico delle variazioni di fatto e di diritto avvenute nel corso degli anni per tutti gli immobili situati in un determinato comune catastale. Le particelle fondiarie ed edificiali presenti nella mappa catastale identificano le unità immobiliari di base, costituite da terreni e fabbricati, che appartengono allo stesso proprietario e che formano il corpo tavolare.

Il corpo tavolare rappresenta la base materiale della partita tavolare, ed è costituito da un insieme di fogli contenenti le iscrizioni relative alle particelle. La partita tavolare, a sua volta, è suddivisa in tre fogli distinti identificati dalle lettere dell’alfabeto: A, B e C.

Il foglio A, anche noto come foglio di consistenza, è diviso in due sezioni. Il foglio A1 riporta i dettagli della partita tavolare, inclusi il numero, la sezione, il comune, il distretto, il numero delle particelle che costituiscono il corpo tavolare, il numero del foglio di mappa della località, la destinazione della coltura del terreno e la qualità dell’edificio. Il foglio A2 contiene l’elenco delle iscrizioni e delle variazioni effettuate nel foglio A1.

Il foglio B registra i diritti di proprietà sul corpo tavolare, nonché eventuali limitazioni a cui il proprietario potrebbe essere soggetto.

Il foglio C, noto come “foglio degli aggravi”, contiene le iscrizioni dei diritti reali che gravano sul corpo tavolare, come servitù passive, diritti di usufrutto, uso, abitazione, eccetera, nonché le ipoteche.

Tutte le partite tavolari presenti in un comune catastale costituiscono il libro fondiario di quel comune.

Il catasto tavolare è un sistema basato esclusivamente sulla realtà dell’immobile. Pertanto, per ottenere informazioni sulla storia di un immobile, come i suoi proprietari attuali e precedenti, gli oneri e le formalità ad esso associati, è sufficiente conoscere il numero della particella e consultare la relativa partita tavolare. In questo modo è possibile accedere immediatamente a tutte le iscrizioni pertinenti.

Oltre alla facilità di accesso, il catasto tavolare garantisce risultati affidabili e massima sicurezza per l’acquirente terzo. Le procedure all’interno del catasto tavolare sono affidate esclusivamente al Magistrato, in qualità di Giudice tavolare. Pertanto, nessuna iscrizione può essere effettuata nel Libro fondiario se non previa ordinanza emessa dal Magistrato stesso, dopo un rigoroso controllo sulla legittimità e l’efficacia del titolo.

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